Ministero della pubblica istruzioneAfam

Crediti


In attesa dell'emanazione dei Regolamenti applicativi della legge 21/12/1999 n.508, per la definizione dei crediti formativi si utilizzano le norme e le indicazioni contenute nella medesima legge n.508 e nel Regolamento recante Norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei (Decreto 3/11/1999 n.509): ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di attività.

La quantità media dell'attività di apprendimento svolta in un anno dallo studente, impegnato a tempo pieno negli studi, è fissata in 60 crediti; e articolata su 14 settimane di attività per semestre. La frazione dell'orario complessivo riservato allo studio personale e alle attività formative di tipo individuale, corrisponde mediamente alla metà dell'impegno orario previsto per l'intero ciclo di studi; I crediti per ogni singola disciplina sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame e delle altre forme di verifica del profitto previste dal Piano degli Studi; Sono riconosciuti crediti anche alle attività di stage e di tirocinio svolte dallo studente a seguito di specifiche convenzioni attivate dall'istituto con enti, aziende, centri di ricerca, studi professionali ed altre istituzioni formative italiane ed estere.

Sono riconosciuti quattro crediti per la conoscenza della lingua inglese validata attraverso un esame che può essere sostenuto dallo studente in una delle sessioni previste nella programmazione triennale dei corsi: il superamento della verifica è condizione indispensabile per presentare la tesi finale.

Sono attribuiti crediti anche alle attività libere riconosciute da una apposita Commissione a seguito della presentazione degli esiti delle stesse e alle attività svolte dallo studente all’esterno dell’istituzione a seguito di specifiche convenzioni attivate dall’istituto con enti, aziende, centri di ricerca, studi professionali ed altre istituzioni formative italiane ed estere.

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